Art. 5 — Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione
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La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo. E' escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale. L'intendenza di finanza di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti - a norma dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 - sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma. La stessa intendenza provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 3, secondo comma, determinato con le modalita' ivi indicate.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
