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Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale:
- a)imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b)imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- c)ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d)imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011
