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Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:
- a)imposte di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra;
- b)imposta sull'energia elettrica;
- c)imposte di consumo sul caffe' e sul cacao;
- d)sovrimposta di confine;
- e)proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
- f)proventi del lotto al netto delle vincite. E' altresi' attribuita alla regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011
