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La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo. L'intendenza di finanza di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e dei versamenti di cui al secondo comma. La stessa intendenza provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 4, secondo comma, determinato con le modalita' ivi indicate.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011
