A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'.

Testo vigente dal 18 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;607~art10 · fonte su Normattiva