[1]L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta': Colonnello................ anni 56 Tenenti colonnelli............ " 54 Maggiori................. " 52 Capitani, tenenti e sottotenenti..... " 50

[2]Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta': Colonnello................ anni 60 Tenenti colonnelli............ " 58 Maggiori................. " 56 Capitani................. " 55 Tenenti e sottotenenti.......... " 52".

Testo vigente dal 18 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;607~art2 · fonte su Normattiva