[1]L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta': Colonnello................ anni 56 Tenenti colonnelli............ " 54 Maggiori................. " 52 Capitani, tenenti e sottotenenti..... " 50
[2]Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta': Colonnello................ anni 60 Tenenti colonnelli............ " 58 Maggiori................. " 56 Capitani................. " 55 Tenenti e sottotenenti.......... " 52".
Testo vigente dal 18 agosto 1971
