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L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente: "Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni 35, siano in possesso di laurea e abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame. I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente".
Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 25 dicembre 1975
