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L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, delle Forze armate che siano in possesso di laurea".

Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 25 dicembre 1975

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