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Con effetto dal 1 gennaio 1950, l'organico del Corpo della guardia di finanza e' determinato come segue: Ufficiali: 1 generale di divisione, comandante in secondo; 6 generali di brigata; 22 colonnelli; 68 tenenti colonnelli; 90 maggiori; 300 capitani; 480 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e un sottotenente maestro direttore di banda); Sottufficiali: 1.300 marescialli maggiori; 1 2.000 marescialli capi ed ordinari; 1 2.800 brigadieri; 2.300 sottobrigadieri; Militari di truppa: 3.800 appuntati; 20.500 finanzieri; 1.633 allievi finanzieri.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 aprile 1957, n. 260

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La L. 17 aprile 1957, n. 260 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari".

Testo in vigore dal 18 maggio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1952 al 18 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 aprile 1957, n. 260

    La L. 17 aprile 1957, n. 260 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;60~art3 · fonte del testo