Gli insegnanti gia' in possesso del titolo di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano prestato servizio nella scuola materna per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-1975 all'anno scolastico 1977-1978 a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale e per un ulteriore anno nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-1975 e l'anno scolastico 1980-1981 incluso, a seguito di assunzione per completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorche' ad orario non intero, sono immessi in ruolo, gradualmente, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ordine in cui sono collocati in apposita graduatoria da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio. Le nomine in ruolo di cui al precedente comma sono disposte con priorita' rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. E' valida l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma.

Testo vigente dal 18 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-16;326~art7 · fonte su Normattiva