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Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e' affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, e' assegnato, mediante collocamento e fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma e' determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro. Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' elevato da 50 a 100 unita'. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli servizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ricorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

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