Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2001 al 13 marzo 2003. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. I soci lavoratori di cooperativa:

  • a)concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  • b)partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  • c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  • d)mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Testo in vigore dal 23 aprile 2001 al 13 marzo 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32118/2025

    10 dicembre 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore 145 <!-- pag. 146 --> che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).

    Art. 1 · Art. 36 cost. · Art. 3 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-04-03;142~art1 · fonte su Normattiva