È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 2533, terzo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore, che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., ma stabilisce che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo e che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Infatti, la questione pone a suo oggetto una disposizione inapplicabile ratione temporis al caso da decidere, risalendo il licenziamento impugnato nel giudizio a quo al 2011, mentre il denunciato art. 5, comma 2, ultima parte, non è più in vigore dal 2003, cioè da quando è stato sostituito dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003. - Per l'inammissibilità di censure analoghe, sebbene rivolte all'art. 9 della legge n. 30 del 2003 che ha sostituito l'impugnato art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142 del 2001, v. la citata ordinanza n. 460/2006, ove è ribadita la discrezionalità spettante al legislatore nella materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
Art. 2533 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 5 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore · Art. 5 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro