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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

  • a)a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
  • b)in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Testo in vigore dal 23 aprile 2001 al 13 marzo 2003

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32118/2025

    10 dicembre 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore 145 <!-- pag. 146 --> che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).

    Art. 3 · Art. 36 cost. · Art. 1 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2001-04-03;142~art3 · fonte su Normattiva