Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2001 al 13 marzo 2003. Leggi il testo vigente →

Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Testo in vigore dal 23 aprile 2001 al 13 marzo 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/2014

    Questione inammissibile
    15 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 2533, terzo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore, che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., ma stabilisce che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo e che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Infatti, la questione pone a suo oggetto una disposizione inapplicabile ratione temporis al caso da decidere, risalendo il licenziamento impugnato nel giudizio a quo al 2011, mentre il denunciato art. 5, comma 2, ultima parte, non è più in vigore dal 2003, cioè da quando è stato sostituito dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003. - Per l'inammissibilità di censure analoghe, sebbene rivolte all'art. 9 della legge n. 30 del 2003 che ha sostituito l'impugnato art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142 del 2001, v. la citata ordinanza n. 460/2006, ove è ribadita la discrezionalità spettante al legislatore nella materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

    Art. 2533 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 5 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore · Art. 5 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 460/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 36 Cost., dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-04-03;142~art5 · fonte su Normattiva