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Nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente: "L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse e' punito, se la violazione si riferisce a disponibilita' o attivita' di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore e' inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti".
Testo in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989
