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E' abrogato l'articolo 1-bis aggiunto, con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989
