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Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio. ((Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, e' ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero. Per tutto il personale e' ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidita' permanente)). 2 ((Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche piu' elevate compete il rimborso del " diritto fisso " spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale e' ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta)). 2 L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale. Puo' consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata. Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea e' corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennita' chilometrica di lire 37 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennita' chilometrica di lire 53.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

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La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 1 febbraio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art11 · fonte su Normattiva