Art. 13 — Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni
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Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o dell'unita' di navigazione cui e' addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII e IX salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:
- a)quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;
- b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
- c)quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni;
- d)quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.) il personale del deposito cui e' assegnato il dipendente.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
