Art. 13 — Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ((...)), al personale di macchina e dei treni:
- a)quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;
- b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
- c)quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni.2 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1973, n. 21
2La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4con decorrenza dal 1 luglio 1973
La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l'art. 5) che "Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1 luglio 1973, le parole: "ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45".
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
