Art. 13 — Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974. Leggi il testo vigente →
(((Indennita' di trasferta al personale di macchina e dei treni.) Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:
- a)quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;
- b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
- c)quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni)).2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1973, n. 21
2La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974
