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[1]Al personale traslocato spetta un'indennita' di prima sistemazione nella seguente misura:

[2]Direttore centrale di 1ª classe, direttore compar- timentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale...................... L. 101.000 Ispettore capo superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1ª classe e qua- lifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate.................. " 85.000 Rimanente personale direttivo, di concetto degli uf- fici e dirigenti dell'esercizio, gestore capo; appli- cato capo e qualifiche equiparate, applicato principa- le e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, gestore di 1ª classe, alunno d'ordine ad personam, aiutante ad personam, assistente di stazione, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, mac- chinista, macchinista T.M., sottocapotecnico ad perso- nam, 1° nostromo, capo motorista, capo elettricista... L. 72.000 Rimanente personale................... " 61.500

[3]La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purche' questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennita' liquidata al coniuge.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art19 · fonte su Normattiva