Art. 19 — Indennità di prima sistemazione
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[1]Al personale traslocato spetta un'indennita' di prima sistemazione nella seguente misura:
[2]Direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale... L. 101.000
[3]Ispettore capo superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate...... L. 85.000
[4]Rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio, gestore capo; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, gestore di 1ª classe, alunno d'ordine ad personam, aiutante ad personam, assistente di stazione, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapotecnico ad personam, 1° nostromo, capo motorista, capo elettricista....... L. 72.000
[5]Rimanente personale.................... L. 61.500 2
[6]La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purche' questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennita' liquidata al coniuge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1973, n. 21
2La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 19, comma 1 "Le misure dell'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974
