Art. 19 — Indennità di prima sistemazione
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[1]Al personale traslocato spetta un'indennita' di prima sistemazione nella seguente misura: Lire -
- 1)direttore generale e dirigente generale.......... 202.000
- 2)dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r. e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di la classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate 170.000
- 3)rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di la classe, capo treno, macchinista, macchinista T. M., nostromo, capo motorista, capo elettricista....................................... 144.000
- 4)rimanente personale............................. 123.000. 4
[2]La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purche' questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennita' liquidata al coniuge. 7
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1973, n. 21
2La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 19, comma 1 "Le misure dell'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4con decorrenza dal 1 novembre 1971
La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l'art. 19) che il primo comma dell'articolo 19 e' sostituito con effetto dal 1 novembre 1971.
D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206
7Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.9) che le misure dell'indennita' di prima sistemazione di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono aumentate di un importo pari a due mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente nel tempo.
Testo in vigore dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008
