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Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti. Per coloro che siano in godimento di un alloggio della Azienda la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi previsti nel primo comma e' ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purche' il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art21 · fonte su Normattiva