Art. 16 — Indennità integrativa speciale
Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di eta' e che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
