Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.261, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N.355
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e' concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli. I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
