Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.261, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N.355

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e' concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli. I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    Poiche` la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'appli- cazione dei benefici combattentistici e` assicurata dall'art. 30- bis, l. n. 131 del 1983, non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali tenuti all'erogazione dei benefici medesimi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferi- mento agli artt. 5, 114, 119 e 128 Cost.; e degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, l. 24 maggio 1970, n. 336, e 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost.).

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 52, comma primo, Cost. - degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), "nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici combattentistici alle pensioni di anzianità o vecchiaia erogate dall'INPS", essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio, la legge 9 maggio 1984, n. 118, di "interpretazione autentica della legge impugnata, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti", il cui articolo unico stabilisce che le disposizioni della l. 1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni "si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", per la qual ragione si rende necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla luce della sopravvenuta normativa.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 3 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 199/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - degli artt. 3, comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata in base all'assunto che la Corte - che ha già dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 1971, n. 824, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico "per l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in vita le disposizioni ora denunciate (che appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati enti locali), non avrebbe, perciò, eliminato la violazione del principio costituzionale succitato, rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva di copertura finanziaria. Nel corso del giudizio di costituzionalità è entrato infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che, con comma aggiunto all'art. 6 della legge 824 del 1971, prevede appunto la copertura dell'"onere finanziario derivente dall'applicazione della legge 1970 n. 336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno, "provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; si rende pertanto necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981.

    Art. 81 cost. · Art. 3 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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