Art. 29
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[1]Il personale che svolge le mansioni proprie delle qualifiche o dei gruppi di qualifiche appresso indicati puo' essere incluso dall'Azienda in appositi turni di reperibilita' per soddisfare le esigenze dell'esercizio ferroviario. Lo stesso personale e' tenuto ad abitare negli alloggi messi a disposizione dall'Azienda salvo che, per giustificati motivi, ne sia autorizzata la rinuncia.
[2]QUALIFICHE E FUNZIONI
- 1)Stazioni: dirigenti di stazione, movimentisti; manovali addetti ai bivi e ai posti di blocco intermedi.
- 2)Depositi locomotive: dirigenti dei depositi locomotive; dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza che fa parte delle squadre di pronto intervento, dei carri soccorso e dei carri grue ivi compresi i consegnatari dei carri stessi e loro sostituti; dirigenti tecnici titolari di impianto o di centrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza e loro sostituti.
- 3)Squadre rialzo e posti di verifica: dirigenti tecnici titolari di squadra rialzo o di posto di verifica in sede compartimentale o in localita' di particolare intensita' di traffico e loro sostituti; verificatori in sede di particolare importanza.
- 4)Linea: dirigenti e personale esecutivo della linea.
- 5)Impianti elettrici e di segnalamento: dirigenti tecnici e personale operaio addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, delle linee elettriche e di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione; dirigenti centrali; personale di manovalanza delle squadre di pronto intervento.
- 6)Navi traghetto: capo di sezione o di reparto navigazione e loro sostituti; dirigente nautico e dirigente tecnico dell'ufficio nautico; dirigenti tecnici titolari delle officine di navigazione e loro sostituti; dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza componenti le squadre di pronto intervento.
- 7)Capi reparto d'esercizio: capi reparto movimento, trazione, lavori, impianti elettrici e commerciale e loro sostituti e coadiutori. Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilita' con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico o con altro trattamento da stabilire, puo' essere richiesto, con provvedimento del direttore generale, anche su proposta dei direttori dei servizi interessati, ad altro personale non contemplato nel presente articolo. Fermo restando il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 34 dello stato giuridico, il personale interessato puo' essere incluso in turni di reperibilita' di regola per 10 giorni e, comunque, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per non piu' di 15 giorni al mese. L'obbligo della reperibilita' consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto durante le quali il personale sia libero dal servizio, e, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale. Qualora non vi sia sufficiente disponibilita' di personale per coprire i fabbisogni degli impianti, e ad ogni modo per non oltre due anni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, la reperibilita' puo' essere richiesta dall'Azienda anche nelle giornate di riposo settimanale indipendentemente dal consenso degli interessati. In casi di impedimento o necessita' di particolare rilievo preclusivi della reperibilita', gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti. La reperibilita' dovra' essere richiesta solo al personale in grado obiettivamente di soddisfarla e nel limite delle effettive necessita' dell'esercizio per garantirne l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro. La reperibilita' puo' essere eccezionalmente richiesta anche per un impianto diverso da quello di appartenenza per soddisfare particolari necessita' di servizio. Competente a decidere in materia in via definitiva e' il comitato di esercizio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 1 settembre 1978
