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Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 214. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 3 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art40 · fonte su Normattiva