Art. 40 — Indennità di pernottazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 214. 5 Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennita' di trasferta. 11 13
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R 11 maggio 1976, n. 270
5Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) ha disposto che l'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissata nella misura di L. 400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 e' fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonche' dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.
L. 22 dicembre 1980, n. 885
11con decorrenza dal 1 luglio 1979
La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 8) che "L'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979,ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980."
L. 24 dicembre 1985, n. 779
13con decorrenza dal 1 settembre 1984
La L. 24 dicembre 1985, n. 779 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " A decorrere dal 1 settembre 1984, le misure dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650"; ha altresi' disposto (con l'art. 5, comma 2) che " A decorrere dal 1 novembre 1985 le misure suddette dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200."
Testo in vigore dal 14 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008
