Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilita' di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposte all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 39 e di economia di cui all'articolo 42, che competerebbero al secondo agente, nonche' un compenso integrativo che verra' determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art43 · fonte su Normattiva