I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:
- a)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato;
- b)immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
- c)immunita' di sequestro dei loro bagagli personali, salvo il caso di reato flagrante;
- d)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
- e)esenzione per loro stessi e per i loro congiunti di tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
- f)stesse facilitazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
