Gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o compiono delle missioni per essa stessa, godono dei privilegi e immunita' di cui appresso, nella misura in cui tali privilegi sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni o nel corso di dette missioni:

  • a)immunita' di giurisdizione per le attivita', anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato; gli esperti continuano a beneficiare di detta immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
  • b)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
  • c)facilitazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;
  • d)stesse facilitazioni, per quanto concerne i bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art5 · fonte su Normattiva