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  • A)Premio giornaliero. In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

[2]Capo treno............ L. 430 Conduttore............ " 280 Assistente viaggiante....... " 230 Frenatore............. " 210

[3]Ai dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam il premio e' corrisposto nella misura stabilita per il conduttore. Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di scorta. Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali e' da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero. Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

  • B)Premio orario. Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

[4]Capo treno................ L. 30 Conduttore............... " 25 Assistente viaggiante e frenatore.... " 20

[5]Per la scorta dei treni su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario viene corrisposto nei seguenti importi:

[6]Capo treno................ L. 85 Conduttore e frenatore.......... " 60

[7]All'assistente viaggiante, in servizio sulle predette linee, va corrisposto il premio orario nella misura di cui al primo comma del presente punto B). Per la scorta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali ed ai treni materiali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa. Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa localita'. La durata delle operazioni accessorie e' stabilita dal direttore generale, il quale e' pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfettarie convenzionali.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art45 · fonte su Normattiva