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  • A)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 885)).
  • B)Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 250. Il compenso giornaliero di cui sopra e' corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale e' distribuito su 5 giornate, il compenso e' maggiorato del 20 per cento. 10
  • C)Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dallo articolo 66.
  • D)Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico. 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 7) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145

10

IL D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145 ha disposto (con l'art.6) che "Con decorrenza 1 ottobre 1978 e' abrogato il compenso giornaliero previsto dal punto B dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, per i capo treno utilizzati esclusivamente alla scritturazione presso i depositi personale viaggiante, il cui importo e' assorbito, con identica decorrenza, nella misura di premio industriale, attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, al capo treno svolgenti le mansioni sopra indicate."

Testo in vigore dal 1 giugno 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art45 · fonte su Normattiva