Art. 45 — Premi di lavoro
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[1]((A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi: capo treno............................ L. 55 conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante............... " 40
[2]Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo la ultima corsa. Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa localita'.
- B)Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 250. Il compenso giornaliero di cui sopra e' corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale e' distribuito su 5 giornate, il compenso e' maggiorato del 20 per cento.
- C)Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dallo articolo 66.
- D)Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 7) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 9 maggio 1980
