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Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennita' a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennita' di trasferta:

  • a)il premio giornaliero;
  • b)il premio orario di presenza a bordo ed il premio supplementare per ora di servizio per il solo periodo di lavoro a bordo;
  • c)il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo. Quando non vi sia possibilita' di alloggio a bordo la indennita' a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art59 · fonte su Normattiva