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Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennita' a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennita' di trasferta: ((a) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;

  • b)il premio orario di presenza a bordo e la " aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo)). 4
  • c)il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo. Quando non vi sia possibilita' di alloggio a bordo la indennita' a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 12) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 8 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art59 · fonte su Normattiva