Art. 59
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Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennita' a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennita' di trasferta:
- a)il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;
- b)il premio orario di presenza a bordo e la " aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo. 4
- c)il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo. Quando non vi sia possibilita' di alloggio a bordo la indennita' a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 12) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 8 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
