Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 8 — Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione. Se il dipendente in congedo e' comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza. ((Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto puo' spettare per trattamento di infortunio, la indennita' di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilita' di restituirsi in residenza)). 2 ((Il direttore generale puo' concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilita' di restituirsi in residenza)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

2

La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art8 · fonte su Normattiva