Art. 8 — Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza
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In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione. Se il dipendente in congedo e' comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza. Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto puo' spettare per trattamento di infortunio, l'indennita' di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilita' di restituirsi in residenza, sempreche' non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennita' di trasferta ridotta ad un terzo. Il direttore generale puo' cedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilita' di restituirsi in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali (ENPAS) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
