Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto, con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate; nel termine di un anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa. Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
