Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto, con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate; nel termine di un anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa. Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art53 · fonte su Normattiva