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Miscellanea
Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Legge 9 febbraio 1963, n. 82
- Aggiornato al
- 6 gennaio 2013
- Articoli
- 56
- Versioni storiche
- 84
Titolo I — Tasse e sopratasse di ancoraggioartt. 1-26
Capo I — Tassa di ancoraggio
- Art. 1Soggetti e misure della tassa di ancoraggioabrogato
- Art. 2Tassa di ancoraggio ridottaabrogato
- Art. 3Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio
- Art. 4Navi estere non equiparate alle nazionali
- Art. 5Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica
- Art. 6Misure contro la discriminazioni di bandiera
- Art. 7Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori
- Art. 8Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio
- Art. 9Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagato
- Art. 10Proroga della validità della tassa di ancoraggio
- Art. 11Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
- Art. 12Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero
- Art. 13Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
- Art. 14Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
- Art. 15Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio
- Art. 16Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio
Capo II — Sopratassa di ancoraggio per le merci in coperta
- Art. 17Navi soggette al pagamento della soprattassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioniabrogato
- Art. 18Decorrenza della soprattassa di ancoraggioabrogato
- Art. 19Scadenza della soprattesa di ancoraggioabrogato
- Art. 20Navi esenti del pagamento della sopratassa di ancoraggio
- Art. 21Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti
- Art. 22Estensione alla soprattassa d'ancoraggio delle norme relative alla tassa d'ancoraggio
Capo III — Tassa supplementare di ancoraggio a genova, napoli e venezia
- Art. 23Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli
- Art. 24Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori
- Art. 25Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica
- Art. 26Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio
Titolo II — Tasse sulle merci e sui passeggeriartt. 27-45
Capo I — Tassa erariale di sbarco sulle merci provenienti dall'estero
Capo II — Tassa sui passeggeri a genova, napoli e trieste
Capo III — Tassa sulle merci sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di genova, venezia, napoli, livorno, civitavecchia, trieste, savona e brindisi
- Art. 33Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoliabrogato
- Art. 34Tassa sulle merci di Livorno, Civitavecchia e Brindisi
- Art. 35Tassa sulle merci nel porto di Trieste
- Art. 36Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova
- Art. 37Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
- Art. 38Trasbordo
- Art. 39Privilegio del pagamento della tassa sulle merci
- Art. 40Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci
- Art. 41Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia
- Art. 42Particolari esenzioni nel porto di Trieste
Capo IV — Tassa sui carri ferroviari e sugli automezzi
Titolo III — Devoluzione del provento di alcune tasseartt. 46-49
- Art. 46Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicato in quel porto
- Art. 47Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia
- Art. 48Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli
- Art. 49Devoluzione della tassa passeggeri ai Magazzini generali di Trieste
Titolo IV — Tasse d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimiartt. 50-52
- Art. 50Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi
- Art. 51Tassa d'ammissione sulla utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello
- Art. 52(Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa: a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto; b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto; c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motoriabrogato
