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Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, e' attribuita un'indennita' giornaliera di lire 21, 15 e 9 a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui alla annessa tabella I. L'indennita' di cui al comma precedente e' raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;15~art2 · fonte del testo