Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennita', della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;15~art6 · fonte del testo