Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le indennita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:
tolto: a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
tolto: b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;
tolto: c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
tolto: d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
tolto: e) durante le assenze ingiustificate;
tolto: f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;
tolto: g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;15~art5 · fonte del testo