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Le indennita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:

  • a)dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
  • b)durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;
  • c)durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
  • d)durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
  • e)durante le assenze ingiustificate;
  • f)durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;
  • g)in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;15~art5 · fonte del testo