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Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennita', della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010
