I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o piu' atti che contrastino direttamente col giuramento di fedelta' alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 3 dicembre 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-11-16;1318~art1 · fonte del testo