La destituzione e' inflitta:

  • a)per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
  • b)per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
  • c)per grave abuso di autorita' o di fiducia;
  • d)per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
  • e)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per convivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
  • f)per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;
  • g)per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;
  • h)per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 107.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art110 · fonte su Normattiva